Prime indicazioni di comportamento dell’Educatore Cinofilo

Prime indicazioni di comportamento dell’Educatore Cinofilo esercente attività professionale ed iscritto APNEC in seguito all’emanazione della Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio (in vigore dal 10 febbraio 2013), “Professioni non organizzate in ordini o collegi”.

Cari Colleghi,
la legge che tanto abbiamo atteso, quella che ci fa entrare a pieno titolo nel mondo delle Professioni,  comporta anche qualche onere.

L’art. 1 comma 3 della legge in oggetto, infatti, indica che il soggetto che  svolge  una  delle  professioni  non organizzate in ordini o collegi,  ma in Associazioni Professionali ad esempio quella di Educatore Cinofilo,  “…contraddistingue la propria attività, in ogni documento  e  rapporto scritto con il  cliente,  con  l’espresso  riferimento,  quanto alla disciplina   applicabile, agli   estremi   della   presente   legge. L’inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre  2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.”

Pertanto l’Educatore Cinofilo esercente iscritto APNEC dovrà indicare nella documentazione e/o corrispondenza con terzi (fatture, carta intestata, e-mail, ecc.)  nonché sulla targa del Centro Cinofilo, biglietti da visita ed in eventuali messaggi/annunci pubblicitari quanto indicato dall’art.1 comma 3.

Si consiglia la seguente dicitura:

Nome e Cognome Educatore Cinofilo A.P.N.E.C. n. ………. Regione disciplinato ai sensi della legge 4/2013

Si raccomanda di seguire con scrupolosa attenzione le indicazioni fornite nella presente al fine di evitare le sanzioni normative previste dalla Legge ed i conseguenti provvedimenti di carattere disciplinare.

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale A.P.N.E.C.

Dott. Aldo Violet